Amianto. Contributi rimozione da edifici imprese 2022

Domande presentabili a partire da domani

In base all’articolo 4, commi 30 e 31 della Legge regionale di stabilità 2017, modificato dalla Legge di stabilità 2019, la Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi per la rimozione e lo smaltimento, o per il solo smaltimento, dell‘amianto da edifici di proprietà di imprese, che siano sede legale o unità operativa delle stesse.

SOGGETTI BENEFICIARI

A poter beneficiare dei contributi in oggetto sono:

micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;

grandi imprese.

Non possono, invece, beneficiare dei contributi:

– imprese che si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o che siano sottoposte a procedure concorsuali;

– imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

– imprese destinatarie di sanzioni interdittive;

– aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

Possono beneficiare dei contributi in argomento anche le imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento, previa autorizzazione da parte del proprietario stesso.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo, al netto dell’IVA, le spese:

– di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto;

– inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;

– relative ad analisi di laboratorio;

– per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo n. 81/2008;

– connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000, per l’importo massimo di 500,00 euro.

Tali spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non rientrano nel contributo le spese:

– per la sostituzione del materiale rimosso, l’incapsulamento o il confinamento dei materiali contenenti amianto;

– sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferite al contributo medesimo.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo varia a seconda della dimensione dell’impresa richiedente ed è pari al:

-50% della spesa riconosciuta ammissibile, per un massimo di 15.000,00 euro, per le micro imprese;

-40% della spesa riconosciuta ammissibile, per un massimo di 30.000, 00 euro, per le piccole e medie imprese;

-30% della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000,00 euro per le grandi imprese.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della Regione, deve essere presentata via PEC all’ indirizzo ambiente@certregione.fvg.it (Direzione centrale competente in materia di ambiente e  Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati) tra il 1 e il 28 febbraio.

All’istanza devono essere allegati:

– relazione relativa all’intervento da realizzare;

– preventivo dettagliato di spesa;

– due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di
amianto;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso al contributo;

– fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Il richiedente deve presentare domande diverse per la sede legale e per ogni unità operativa oggetto di intervento.

Queste e molte altre informazioni utili sono disponibili alla pagina dedicata sul sito della Regione.

Si tratta di una misura molto significativa, data la pericolosità dell’amianto per la salute e l’importanza di rimuovere e smaltire in sicurezza questo materiale.

Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento, vi risponderò molto volentieri.

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Amianto. Contributi FVG a privati per rimozione e smaltimento

Oltre che a favore delle imprese, la Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi per interventi di rimozione e smaltimento, o di solo smaltimento, dell’amianto anche a sostegno di soggetti privati.

I riferimenti normativi sono dettati dall’articolo, modificato dall’articolo 4, comma 30, della L.R. n. 25 del 2016, recentemente modificato dalla legge regionale n. 29/2018.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo:

-il proprietario o il comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento;

-il locatario, il comodatario, l’usufruttuario o il titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento.

Nel caso di condomini, questi devono essere costituiti per la maggioranza, calcolata in base ai millesimi di proprietà, da unità abitative a uso residenziale. A poter presentare la domanda di contributo sono l’amministratore del condominio o il soggetto a ciò delegato.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le spese:

-necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;

-riguardanti le analisi di laboratorio;

-per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo n.81/2008;

-inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza, nella misura massima del 10% dell’importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto;

-l’IVA.

Tali spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Non sono invece ammesse a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per importo massimo di 1.500 euro.

Nel caso di un condominio, l’importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio, sempre nel limite del 50% della spesa ammissibile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online attraverso l’applicativo informatico FEGC, cui si accede tramite Sistema Pubblico d’Identità Digitale, SPID, oppure con LoginFVG.

Nel 2021 il termine di presentazione della domanda è stato prorogato alle ore 18:00 del 1 marzo.

Trovate queste e molte altre informazioni utili alla pagina dedicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Una misura sicuramente significativa, data la pericolosità dell’amianto e l’importanza di rimuovere, in sicurezza, questo materiale dagli edifici e di smaltirlo in maniera corretta per tutelare la salute.

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FVG, contributi rimozione e smaltimento amianto da edifici sedi di imprese

In base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 30, della L.R. n. 25 del 2016, recentemente modificato dalla legge regionale n. 29/2018, la Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi per gli interventi di rimozione e smaltimento o di solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale.

SOGGETTI BEENFICIARI

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE e le grandi imprese.

Non possono invece presentare domanda:

-le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali;

-le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

-le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231/2011;

-le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

Possono beneficiare del contributo anche le imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento. Al modulo della domanda dovrà in questo caso essere allegata l’autorizzazione del proprietario ad effettuare l’intervento.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse contributo le spese:

-necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza);

-relative ad analisi di laboratorio;

-per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo n. 81/2008;

-connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000, per l’importo massimo di 500,00 euro.

Tali spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Non sono invece ammesse a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto e quelle sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferite al contributo medesimo.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

L’importo del contributo varia a seconda della dimensione dell’impresa ed è pari al:

-50% della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo 15.000 euro per le micro imprese;

-40% della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad massimo 30.000 euro per le piccole e medie imprese;

-30% della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo 40.000 euro per le grandi imprese.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata via PEC, all’ indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione.

Nel 2021 il termine di presentazione della domanda è stato prorogato al 1 marzo.

In presenza di più istanze, esse devono essere inviate con PEC separate.

Queste e molte altre informazioni utili sono disponibili sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Una misura sicuramente significativa, data la pericolosità dell’amianto e l’importanza di rimuovere, in sicurezza, questo materiale dagli edifici e di smaltirlo in maniera corretta per tutelare la salute.

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