Domande presentabili fino al 28 febbraio

All’articolo 4, commi 30 e 31 della Legge regionale di stabilità 2017, la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento, o per il solo smaltimento, dell’amianto dagli edifici di proprietà privata ad uso residenziale.
SOGGETTI BENEFICIARI
A poter beneficiare dei contributi sono:
-il proprietario o il comproprietario dell’immobile oggetto d’intervento;
-il locatario, il comodatario, l’usufruttuario o il titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto d’intervento;
–condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative a uso residenziale. In questo caso la domanda di contributo deve essere presentata dall’amministratore del condominio o da un altro soggetto a ciò delegato.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le spese:
– necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;
– relative ad analisi di laboratorio;
– per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo n.81/2008;
– inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza, nella misura massima del 10% dell’importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.
È ammessa a contributo anche l’IVA.
Tutte le spese sopracitate devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.
Non sono invece ammesse a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto.
INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari al 50% della spesa ammissibile, per un importo massimo di 1.500,00 euro.
Per quanto riguarda i condomini, l’importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1.500,00 euro per il numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio, sempre nel limite del 50% della spesa ammissibile.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico FEGC a partire dal 1 febbraio, entro e non oltre il 28 febbraio.
All’istanza devono essere allegati:
-un preventivo dettagliato della spesa da sostenere e l’indicazione della quantità di materiale da rimuovere;
– almeno due fotografie attestanti la presenza dell’amianto;
-documentazione attestante il pagamento del bollo;
– per le domande presentate dal locatario dell’immobile, l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento da parte del proprietario o di eventuali comproprietari;
– per la domande riferite a condomini, il verbale dell’assemblea che autorizza l’intervento.
Queste e molte altre informazioni utili sono disponibili alla pagina dedicata sul sito della Regione.
Data la pericolosità dell’amianto per la salute e l’importanza di rimuovere e smaltire in sicurezza questo materiale, ritengo il contributo in oggetto una misura molto significativa.
Cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra opinione con un commento, vi risponderò molto volentieri.
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